Statuto della Fondazione
Lo Statuto vigente
Lo statuto della “Fondazione Piero Martinetti per gli studi di storia filosofica e religiosa” è stato modificato nel 2018. Il nuovo testo, in data 7 Novembre 2018, è stato iscritto al n. 922 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.
ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE
La Fondazione Piero Martinetti per gli studi di storia filosofica e religiosa ha sede in Torino, presso l’Università degli Studi di Torino.
ART. 2 – SCOPI
La Fondazione si propone di conservare, accrescere ed aprire alla lettura la Biblioteca lasciata dal Prof. Piero Martinetti, di promuovere convegni, attività di ricerca, premi e pubblicazioni in ricordo della sua figura e della sua opera.
La Fondazione potrà aprire agli studiosi la Biblioteca in una sede appositamente destinata o presso una delle istituzioni culturali di Torino o della Provincia di Torino, mediante convenzioni temporanee rinnovabili che assicurino l’assolvimento degli scopi della Fondazione stessa.
La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.
ART. 3 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla Biblioteca e dai manoscritti lasciati dal Prof. Piero Martinetti, nonché da mobili, arredi e da capitale liquido.
Tale patrimonio potrà essere incrementato mediante donazioni, eredità, legati e acquisti a qualsiasi titolo.
Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi del patrimonio e da contributi di enti pubblici e privati.
Provveduto alle spese di amministrazione, tali entrate saranno erogate per i fini indicati all’articolo 2.
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con il reddito del proprio patrimonio indisponibile, nonché con le altre risorse patrimoniali non soggette a vincolo di indisponibilità.
Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici, e partecipando ad altre iniziative (enti, società istituti di ricerca, laboratori e progetti) a carattere pubblico e/o privato.
ART. 4 - ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore Legale.
ART. 5 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di diritto, e precisamente:
1. il Rettore dell’Università di Torino o persona da lui delegata;
2. il Direttore della Classe di Scienze Morali dell’Accademia delle Scienze di Torino o socio della Classe da lui delegato;
3. il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o un professore del Dipartimento da lui delegato;
4. il Direttore della Scuola di Scienze Umanistiche o un professore della Scuola da lui delegato;
5. il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione o un professore del Dipartimento da lui delegato.
Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore della Biblioteca.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario che durano in carica tre anni.
Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite.
In assenza del Segretario, il Consiglio di Amministrazione provvede, per la seduta in corso, alla nomina di un sostituto tra i membri presenti.
Il Consiglio ha potere di deliberare su tutti gli atti che interessano la vita della Fondazione; in particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:
a) approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
b) accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
c) acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili e investimenti del denaro ricavato;
d) eventuali regolamenti per la contabilità della Fondazione, nonché loro modifica
e) esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
f) modifiche al presente Statuto;
g) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
h) designazione del Direttore della Biblioteca nella persona di un professore di materie Filosofiche, da proporre alla nomina da parte del Rettore dell’Università di Torino;
i) fusione e scissioni ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile;
l) organizzazione dell’attività culturale, dell’erogazione delle borse e di tutte le altre iniziative istituzionalmente connesse con la Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.
L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore Legale almeno cinque giorni di quello fissato per la riunione.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione fax o via mail con semplice preavviso di quarantotto ore.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; per le deliberazioni relative alla stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 2 del presente Statuto, l’accettazione di eredità, legati e donazioni, modifiche al presente statuto occorrerà in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si troveranno l'amministratore che presiede la riunione.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
ART. 6– IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e all'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio.
Spetta altresì al Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitegli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 8 - IL REVISORE LEGALE
Per il controllo sul regolare funzionamento amministrativo della Fondazione, è nominato il Revisore Legale dall'Ateneo di Torino.
Il Revisore Legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni su bilanci preventivi e consuntivi.
Il Revisore Legale dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 9 - DURATA E DEVOLUZIONE DEI BENI
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
In caso di estinzione della Fondazione i beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti alla Università degli Studi di Torino che dovrà destinarli in favore di progetti e/ o dipartimenti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.
ART. 10 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia con precisazione che le prerogative attribuite dal presente statuto ai Dipartimenti/Strutture di riferimento di cui all’art. 5 dovranno, tempo per tempo, intendersi riferite all'eventuale corrispondente struttura dell'Università degli Studi di Torino che dovesse prenderne il posto a seguito di eventuali riorganizzazioni dell'Ateneo.